5/1/2006 Multe, Comune di Roma spiega le procedure per ricorsi    Stampa questo documento dal titolo: . Stampa

Chi ritiene che la multa non sia giusta, non deve intanto pagare la sanzione. Due le possibilità per avviare il ricorso: ci si può rivolgere al Prefetto oppure al Giudice di Pace. Lo precisa il Comune di Roma in una nota in cui l'Ufficio Contravvenzioni della capitale comunica le modalità del procedimento e i tempi fissati dal Codice della Strada.

Il ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Nel primo caso il ricorso è presentato direttamente al Prefetto, o anche al comando della Polizia Municipale. A partire da questo momento, il Prefetto ha 30 giorni per trasmettere il ricorso all' "organo accertatore". Quest'ultimo - spiega la nota - ricevuto il ricorso, ha 60 giorni per fare l'istruttoria e trasmettere gli atti al Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, ricevuto il dossier, ha 120 giorni per emettere il provvedimento finale: o l'ingiunzione di pagamento, o l'archiviazione della multa. Se nel ricorso si richiede d'essere ascoltati dal Prefetto, il termine di 120 giorni si interrompe con la notifica dell'invito a presentarsi. Se l'ordinanza del Prefetto è sfavorevole al ricorso - se cioè si tratta di un'ingiunzione di pagamento -, l'ingiunzione va notificata al cittadino entro 150 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza stessa.

Se invece il cittadino decide di fare ricorso al Giudice di Pace, i tempi del procedimento non sono definiti dalla legge. In conclusione - precisa la nota - la certezza dei tempi si ha solo se il ricorso viene presentato al Prefetto. Complessivamente, l'iter può durare fino a 360 giorni se si presenta il ricorso al Prefetto, fino a 330 giorni se lo si presenta al comando dell' "organo accertatore". Durante questo periodo la multa resta valida. Solo dopo il termine di 360 o 330 giorni, e in caso di mancata notifica del provvedimento finale del Prefetto, il cittadino può chiedere la revoca e l'archiviazione della multa.
da helpconsumatori


Pubblicazione del: 05-01-2007
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