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25/8/2006 Rc auto, rimborsi facili sul sinistro .


Rc auto, rimborsi facili sul sinistro

Arriva l'indennizzo diretto. Paga la compagnia di appartenenza

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ItaliaOggi - Diritto & Fisco del 25/8/2006

di Cristina Bartelli e Luigi Chiarello



L'indennizzo diretto dei danni da sinistro sta per fare il suo debutto in società. Lunedì prossimo il dpr predisposto dal ministro per lo sviluppo economico, Pierluigi Bersani, e firmato il 18 luglio scorso dal capo dello stato (si veda ItaliaOggi del 26/07/2006), verrà pubblicato in G.U. (n. 198 del 28/8/2006). Anche se l'applicazione del nuovo sistema scatterà solo per gli incidenti su strada successivi al 1º gennaio 2007, data in cui entrerà in vigore il provvedimento. Fino ad allora bisognerà seguire il sistema attualmente in vigore. Il dpr attua l'art. 150 del dlgs n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private).


La procedura di risarcimento diretto, nei fatti, comporta l'indennizzo al danneggiato direttamente da parte della sua assicurazione, che eserciterà la rivalsa nei confronti della compagnia del conducente responsabile del sinistro. Ma verranno così risarciti solo i danni al veicolo e i danni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolte altre persone, rimaste però illese. Quando invece i terzi trasportati hanno subito lesioni, allora la richiesta di risarcimento del danno sarà soggetta alla procedura ordinaria, specificamente disegnata dall'art. 141 c.c. Dunque, in questo caso niente risarcimento diretto. Di più. Il meccanismo dell'indennizzo ´facile' riguarderà i soli sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati in Italia, San Marino e Vaticano.


Assicurazioni ´consulenti'. Il dpr prevede una corsia preferenziale per i danneggiati: all'art. 9 del regolamento, infatti, si prescrive alle compagnie assicuratrici l'obbligo di fornire ai propri clienti danneggiati ´ogni assistenza informatica e tecnica' per utilizzare al meglio il servizio di indennizzo diretto e la ´piena realizzazione del diritto di risarcimento del danno'. In pratica, l'assicurazione, oltre a quanto previsto dal contratto di polizza Rc auto, dovrà fornire al cliente danneggiato:


- il supporto tecnico nella compilazione del risarcimento, anche nella fase di quantificazione del danno subito alle cose e al veicolo. Difatti, sono questi i punti che solitamente creano maggiori difficoltà all'automobilista;


- un proprio controllo sul sinistro e una eventuale integrazione;


- l'illustrazione e la precisazione al cliente dei criteri di responsabilità previsti dal nuovo sistema. Criteri che, tra l'altro, sono illustrati in allegato al dpr. Ma non finisce qui. A leggere il regolamento, l'attività di assistenza prestata dalla compagnia assicuratrice dovrà essere talmente soddisfacente da rendere superfluo il ricorso agli avvocati o, comunque, a propri fiduciari. Il provvedimento, infatti, esclude che la compagnia assicuratrice possa riconoscere al danneggiato compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia volontariamente avvalso. Con una sola eccezione: i compensi per la perizia medico-legale per i danni alla persona. In sostanza, il danneggiato da sinistro potrà farsi assistere da un legale anche nella procedura di risarcimento diretto, ma il compenso professionale per l'avvocato sarà a suo carico. L'assicurazione non riconoscerà nulla per le spese legali sostenute.


Il risarcimento. Una volta accertati i danni, l'art. 8 del regolamento prevede che l'assicurazione di riferimento comunichi al danneggiato ´una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto'. Ciò significa che, se il contratto di Rc auto lo prevede, non avrà luogo il cosiddetto risarcimento per equivalente e cioè attraverso la corresponsione di una somma in denaro corrispondente all'ammontare del danno, ma attraverso la riparazione dell'auto. Questo sistema punta ad arginare piccoli lucri a danno dell'assicurazione. Ma, oltre a prevedere questa possibilità, il contratto deve anche indicare espressamente la percentuale di sconto sul premio goduta dall'assicurato