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3/2/2006 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 .


Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio

2003, n. 229.

Parte I DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita' europea;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai

principi di unita', continuita' e completezza dell'ordinamento

giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarieta' orizzontale e

verticale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti

in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e

semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in

particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o piu'

decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in

materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i

criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,

n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del

2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi

richiamati;

Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.

136, nonche' l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.

224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per

danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge

16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per

l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonche'

il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n.

101;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante

attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti

negoziati fuori dei locali commerciali;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante

attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita'

ingannevole;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come

modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto

1999, n. 342;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante

attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le

vacanze ed i circuiti tutto compreso;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della

direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti

stipulati con i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e

successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma

della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare

gli articoli 18 e 19;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei

diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante

attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela

dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi

all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni

immobili;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante

attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei

consumatori in materia di contratti a distanza;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante

attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva

87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante

attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva

84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante

attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei

consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai

medesimi;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante

attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.

218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma

dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come

modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante

attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti

inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonche' il

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco

delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a

livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante

attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita

e delle garanzie di consumo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice

in materia di protezione dei dati personali e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante

attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza

generale dei prodotti;

Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche

all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in

materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi

di comunicazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso

nella seduta del 16 dicembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del

20 dicembre 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del

Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei

deputati, espresso il 10 marzo 2005;

Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato

in data 10 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del

Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per

la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze

e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' ed oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformita' ai principi

contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita' europee, nel

trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con

particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della

Comunita' economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il

presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i

processi di' acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato

livello di tutela dei consumatori e degli utenti.



Art. 2.

Diritti dei consumatori

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi

individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e'

promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma

collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a

perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei

rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le

pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come

fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti

contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero,

volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di

qualita' e di efficienza.



Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi

estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente

svolta;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni

sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei

diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce

nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o

professionale, ovvero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103,

comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del

bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche'

l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione

europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta

come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio

nome, marchio o altro segno distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115,

comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel

quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni

ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore,

anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo

oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale,

indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;

tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi

d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo

prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per

iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle

disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.





Parte II EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA'

Titolo I

EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE



Art. 4.

Educazione del consumatore

1. L'educazione dei consumatori e degli utenti e' orientata a

favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo

dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti

amministrativi, nonche' la rappresentanza negli organismi

esponenziali.

2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da

soggetti pubblici o privati, non hanno finalita' promozionale, sono

dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a

rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla

loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le

categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.





Titolo II INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

Capo I

Disposizioni Generali



Art. 5.

Obblighi generali

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,

lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o

utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le

informazioni commerciali.

2. Sicurezza, composizione e qualita' dei prodotti e dei servizi

costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono

essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse

in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di

conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali

da assicurare la consapevolezza del consumatore.





Capo II Indicazione dei prodotti



Art. 6.

Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al

consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano,

chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del

produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;

d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono

arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi

siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche

del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla

destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del

prodotto.



Art. 7.

Modalita' di indicazione

1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle

confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono

posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1,

lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle

confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione

illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti

stessi.



Art. 8.

Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti

oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre

disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di

recepimento.

2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di

informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano

per gli aspetti non disciplinati.



Art. 9.

Indicazioni in lingua italiana

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti

devono essere rese almeno in lingua italiana.

2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte

in piu' lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e

con caratteri di visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli

usati per le altre lingue.

3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in

lingua italiana divenute di uso comune.



Art. 10.

Attuazione

1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto

con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della

giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di

assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea,

una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario,

precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione

per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al

comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di

attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sara' consentito

riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle

indicazioni di cui all'articolo 6.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al

comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio

1997, n. 101.



Art. 11.

Divieti di commercializzazione

1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi

prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme

chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli

articoli 6, 7 e 9 del presente capo.



Art. 12.

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo

che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle

responsabilita' del produttore, ai contravventori al divieto di cui

all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a

25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo

caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed

al numero delle unita' poste in vendita.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre

1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di

accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria

dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,

all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,

gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto

dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato

all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede

legale del professionista.





Capo III Particolari modalita' di informazione

Sezione I

Indicazione dei prezzi per unita' di misura



Art. 13.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unita' di

prodotto o per una determinata quantita' del prodotto, comprensivo

dell'IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unita' di misura: il prezzo finale, comprensivo

dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantita' di un

chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un

metro cubo del prodotto o per una singola unita' di quantita'

diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la

commercializzazione di prodotti specifici;

c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non

costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e' misurato

alla presenza del consumatore;

d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo' essere

frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue

proprieta';

e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti

in un imballaggio;

f) prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad

essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita',

costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso

prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in

tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa

essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.



Art. 14.

Campo di applicazione

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di

agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai

commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo

di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo

per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.

2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando

e' identico al prezzo di vendita.

3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il

prezzo per unita' di misura.

4. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano

l'indicazione del prezzo per unita' di misura quando e' indicato il

prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui

all'articolo 16.

5. Il codice non si applica:

a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di

servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;

b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;

c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.



Art. 15.

Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura

1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita'

dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura

si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al

settore del commercio.

3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido

di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unita' di

misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di

multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi

in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente

commercializzati in dette quantita'.

5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione,

esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di

distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli

effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre

in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al

consumo.



Art. 16.

Esenzioni

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita'

di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a

motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura

tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti

prodotti:

a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle

disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e

successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso

netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e

contenuti in un unico imballaggio;

e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di

indicazione della quantita' netta secondo quanto previsto

dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e

successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive

comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da

due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che

necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere

l'alimento finito;

g) prodotti di fantasia;

h) gelati monodose;

i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente

al pezzo o a collo.

2. Il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto,

puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche'

indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non

alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.



Art. 17.

Sanzioni

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non

lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla

sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.





Titolo III PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI

Capo I

Disposizioni generali



Art. 18.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma

di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,

lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o

utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le

comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.





Capo II Caratteri della pubblicita'

Sezione I

Pubblicita' ingannevole e comparativa



Art. 19.

Finalita'

1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di

tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali

i soggetti che esercitano un'attivita' commerciale, industriale,

artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli

interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari,

nonche' di stabilire le condizioni di liceita' della pubblicita'

comparativa.

2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.



Art. 20.

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende:

a) per pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso,

in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale,

industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la

vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento

di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di

servizi;

b) per pubblicita' ingannevole: qualsiasi pubblicita' che in

qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre

in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che

essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa

pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo

motivo, sia idonea ledere un concorrente;

c) per pubblicita' comparativa: qualsiasi pubblicita' che

identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o

servizi offerti da un concorrente;

d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio

pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta

all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il

messaggio pubblicitario e' diffuso ovvero il responsabile della

programmazione radiofonica o televisiva.



Art. 21.

Elementi di valutazione

1. Per determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono

considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi

riferimenti:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro

disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e

la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo,

gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o

commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o

i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli

effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle

condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore

pubblicitario, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', i

diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto

su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.



Art. 22.

Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e'

lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non e' ingannevole ai sensi del presente codice;

b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o

si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche

essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso

eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore

pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni

commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi

dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni

commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o

circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce

in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al

marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno

distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di

prodotti concorrenti;

h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o

contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una

denominazione commerciale depositati.

2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1,

lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad

illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato

sono suscettibili di dimostrazione.

3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale

deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale

dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia

ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale

si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se

del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei

beni e servizi.



Art. 23.

Trasparenza della pubblicita'

1. La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale.

La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle

altre forme di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di

evidente percezione.

2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati

solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle

modalita' della garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio

pubblicitario non consente di riportare integralmente tali

precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita'

della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad

un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano

riportate integralmente le precisazioni medesime.

3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.



Art. 24.

Pubblicita' di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei

consumatori

1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando

prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza

dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i

consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.



Art. 25.

Bambini e adolescenti

1. E' considerata ingannevole la pubblicita', che, in quanto

suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche

indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro

naturale credulita' o mancanza di esperienza o che, impiegando

bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di

cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112,

abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani.



Art. 26.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, istituita

dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito

chiamata Autorita' nella presente sezione, esercita le attribuzioni

disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed

organizzazioni, il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni

altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai

propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono

chiedere all'Autorita' che siano inibiti gli atti di pubblicita'

ingannevole o di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi

della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che

ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la

sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole o della

pubblicita' comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare

urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria

all'operatore pubblicitario e, se il committente non e' conosciuto,

puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio

pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita'

puo' inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al

proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di

esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o

illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri

previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre

1990, n. 287.

4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca

prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella

pubblicita' se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi

dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella

procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze

del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta

insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso

attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via

radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,

l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita'

per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L'Autorita' provvede con decisione motivata. Se ritiene la

pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa

illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicita' non ancora

portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia'

iniziata. Con la decisione di accoglimento puo' essere disposta la

pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche',

eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da

impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita'

comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.

7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone

inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da

1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata

della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di

cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo' essere inferiore a

25.000 euro.

8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle

confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti

indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine

che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

9. La procedura istruttoria e' stabilita, con regolamento emanato

ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.

400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione

degli atti e la verbalizzazione.

10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli

inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica una

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei

casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la

sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a

trenta giorni.

11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le

informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorita'

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000

euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano

veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria

da 4.000 euro a 40.000 euro.

12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita'

rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni

del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le

disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,

27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al

presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla

notifica del provvedimento dell'Autorita'.

13. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento

amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non

ingannevole della stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita'

comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro

associazioni e organizzazioni e' esperibile in via giurisdizionale

con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto

provvedimento.

14. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario

in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598

del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita'

comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della

disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,

n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto

a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive

modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e

protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e

servizi concorrenti.



Art. 27.

Autodisciplina

1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la

continuazione degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita'

comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e

autonomi di autodisciplina.

2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,

le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino

alla pronuncia definitiva.

3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorita' sia stato gia' proposto

o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni

interessato puo' richiedere all'Autorita' la sospensione del

procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di

autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le circostanze, puo'

disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore

a trenta giorni.





Capo III Particolari modalita' della comunicazione pubblicitaria

Sezione I

Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite



Art. 28.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite,

come definite nel regolamento in materia di pubblicita'

radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorita' per le

garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio

2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e

di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero

strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si

applicano altresi' agli spot di televendita.



Art. 29.

Prescrizioni

1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della

superstizione, della credulita' o della paura, non devono contenere

scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la

sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.



Art. 30.

Divieti

1. E' vietata la televendita che offenda la dignita' umana,

comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda

convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti

pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione

dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri

prodotti a base di tabacco.

2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o

rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i

consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni,

in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti

del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le

modalita' della fornitura, gli eventuali premi, l'identita' delle

persone rappresentate.



Art. 31.

Tutela dei minori

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare

contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.

La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai

minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un

servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';

b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad

acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono

nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.



Art. 32.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le

disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a

distanza, cosi' come disciplinati alla parte III, titolo III, capo

II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche'

le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicita', alle

televendite sono applicabili altresi' le sanzioni di cui

all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,

n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio

1997, n. 249.





Parte III IL RAPPORTO DI CONSUMO

Titolo I

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE



Art. 33.

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista

si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,

determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei

diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che

hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in

caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un

fatto o da un'omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei

confronti del professionista o di un'altra parte in caso di

inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte

del professionista;

c) escludere o limitare l'opportunita' da parte del consumatore

della compensazione di un debito nei confronti del professionista con

un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre

l'esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad

una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua

volonta';

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro

versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o

recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere

dal professionista il doppio della somma corrisposta se e'

quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo

nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di

risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo

manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore

la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire al

professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal

consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora

adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo

indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di

giusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla

scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare

la tacita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a

clausole che non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della

conclusione del contratto;

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le

clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del

servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel

contratto stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato

al momento della consegna o della prestazione;

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o

del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo

finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente

convenuto;

p) riservare al professionista il potere di accertare la

conformita' del bene venduto o del servizio prestato a quello

previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo

d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

q) limitare la responsabilita' del professionista rispetto alle

obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai

mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al

rispetto di particolari formalita';

r) limitare o escludere l'opponibilita' dell'eccezione

d'inadempimento da parte del consumatore;

s) consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei

rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo

consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei

diritti di quest'ultimo;

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della

facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita'

giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o

modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta'

contrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie

localita' diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del

consumatore;

v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un

obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente

dalla mera volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione

immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto

dell'articolo 1355 del codice civile.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi

finanziari a tempo indeterminato il professionista puo', in deroga

alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza

preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le

condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il

consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi

finanziari il professionista puo' modificare, senza preavviso,

sempreche' vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e

o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro

onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente

convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha

diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai

contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed

altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni

di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato

finanziario non controllato dal professionista, nonche' la

compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia

postali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di

indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione

che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.



Art. 34.

Accertamento della vessatorieta' delle clausole

1. La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della

natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo

riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua

conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un

altro collegato o da cui dipende.

2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non

attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne'

all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche'

tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di

legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di

principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano

parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o

l'Unione europea.

4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che

siano stati oggetto di trattativa individuale.

5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o

formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme

determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere

di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado

siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto

di specifica trattativa con il consumatore.



Art. 35.

Forma e interpretazione

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole

siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono

sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale

l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui

all'articolo 37.



Art. 36.

Nullita' di protezione

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e

34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,

abbiano per oggetto o per effetto di:

a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in

caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un

fatto o da un'omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti

del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento

totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del

professionista;

c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole

che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della

conclusione del contratto.

3. La nullita' opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo'

essere rilevata d'ufficio dal giudice.

4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore

per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di

nullita' delle clausole dichiarate abusive.

5. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo

l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese

extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della

protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto

presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato

membro dell'Unione europea.



Art. 37.

Azione inibitoria

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui

all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti

e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di

professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di

condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente

che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita'

ai sensi del presente capo.

2. L'inibitoria puo' essere concessa, quando ricorrono giusti

motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del

codice di procedura civile.

3. Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in

uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni

inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al

comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.



Art. 38.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il

consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del

codice civile.





Titolo II ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Capo I

Disposizioni generali



Art. 39.

Regole nelle attivita' commerciali

1. Le attivita' commerciali sono improntate al rispetto dei

principi di buona fede, di correttezza e di lealta', valutati anche

alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di

consumatori.





Capo II Promozione delle vendite

Sezione I

Credito al consumo



Art. 40.

Credito al consumo

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

(CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva

98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998,

che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli

Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare

riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale

(TAEG) mediante un esempio tipico.



Art. 41.

Tasso annuo effettivo globale e pubblicita'

1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli

articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie

modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro

in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.



Art. 42.

Inadempimento del fornitore

1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il

consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora

ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito

concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al

finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del

fornitore. La responsabilita' si estende anche al terzo, al quale il

finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di

concessione del credito.



Art. 43.

Rinvio al testo unico bancario

Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai

capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del

1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del

medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.





Titolo III MODALITA' CONTRATTUALI



Art. 44.

Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la

disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina

relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,

della legge 15 marzo 1997, n. 59.





Capo I Particolari modalita' di conclusione del contratto

Sezione I

Contratti negoziati fuori dei locali commerciali



Art. 45.

Campo di applicazione

1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista

ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione

di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

a) durante la visita del professionista al domicilio del

consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del

consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche

temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;

b) durante una escursione organizzata dal professionista al di

fuori dei propri locali commerciali;

c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la

sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;

d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il

consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del

professionista.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel

caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti

effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle

specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta

l'accettazione del professionista.

3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se

piu' favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.



Art. 46.

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente

sezione:

a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni

immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni

immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di

merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti

relativi alla riparazione di beni immobili;

b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o

bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a

scadenze frequenti e regolari;

c) i contratti di assicurazione;

d) i contratti relativi a strumenti finanziari.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i

contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di

servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato

da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo

di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che

risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel

catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della

relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della

presente sezione nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente

tra le medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale,

indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi

l'importo di 26 euro.



Art. 47.

Informazione sul diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle

disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare

il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67.

L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

a) l'indicazione dei termini, delle modalita' e delle eventuali

condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;

b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il

diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di societa' o

altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa,

nonche' l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il

prodotto eventualmente gia' consegnato, se diverso.

2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di

recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalita', l'informazione

deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del

comma 1.

3. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b)

e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione,

una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al

comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine,

separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri

tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati

nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione

del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al

consumatore.

4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione

deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del

contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta,

nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma 2, ed il relativo

documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre

agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data

in cui viene consegnato al consumatore, nonche' gli elementi

necessari per identificare il contratto. Di tale documento il

professionista puo' richiederne una copia sottoscritta dal

consumatore.

5. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d),

l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel

catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio

oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri

tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni

concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento.

Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa

degli elementi di cui al comma 1, puo' essere riportato il solo

riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la

specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni

contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o

del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.

6. Il professionista non potra' accettare, a titolo di

corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a

quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potra'

presentali allo sconto prima di tale termine.



Art. 48.

Esclusione del recesso

1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il

diritto di recesso non puo' essere esercitato nei confronti delle

prestazioni che siano state gia' eseguite.



Art. 49.

Norme applicabili

1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al

settore del commercio.





Sezione II Contratti a distanza



Art. 50.

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o

servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito

di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza

organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega

esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino

alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto

stesso;

b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che,

senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del

consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le

dette parti;

c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o

giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' professionale

consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o piu'

tecniche di comunicazione a distanza.



Art. 51.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti

a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali

e' riportato nell'allegato I;

b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali

automatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando

telefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti

relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.



Art. 52.

Informazioni per il consumatore

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a

distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

a) identita' del professionista e, in caso di contratti che

prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le

imposte;

d) spese di consegna;

e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della

prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del

contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso,

ai sensi dell'articolo 55, comma 2;

g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso

di esercizio del diritto di recesso;

h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,

quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;

l) durata minima del contratto in caso di contratti per la

fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione

continuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve

essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e

comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione

a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona

fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati

alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di

consumatori particolarmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del

professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere

dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con

il consumatore, a pena di nullita' del contratto. In caso di utilizzo

della posta elettronica si applica la disciplina prevista

dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una

comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono

fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale

caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le

ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.

5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti

dal professionista vanno integrati con le informazioni previste

dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.



Art. 53.

Conferma scritta delle informazioni

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua

scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui

accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52,

comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro

tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al

consumatore anche le seguenti informazioni:

a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio

del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo,

inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;

b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il

consumatore puo' presentare reclami;

c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie

commerciali esistenti;

d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata

indeterminata o superiore ad un anno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai

servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di

comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in

un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di

comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre

dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter

presentare reclami.



Art. 54.

Esecuzione del contratto

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve

eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno

successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione

al professionista.

2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del

professionista, dovuta alla indisponibilita', anche temporanea, del

bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di

cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita' di cui

all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme

eventualmente gia' corrisposte per il pagamento della fornitura.

Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento

della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere

eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di

valore e qualita' equivalenti o superiori.



Art. 55.

Esclusioni

1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti,

nonche' gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si

applicano:

a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o

di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al

domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo

di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai

trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della

conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali

prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo'

esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti

nei casi:

a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con

l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto

dall'articolo 64, comma 1;

b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a

fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista

non e' in grado di controllare;

d) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente

personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o

rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici

sigillati, aperti dal consumatore;

e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

f) di servizi di scommesse e lotterie.



Art. 56.

Pagamento mediante carta

1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove

cio' sia previsto tra le modalita' di pagamento, da comunicare al

consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).

2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al

consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza

rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso

fraudolento della propria carta di pagamento da parte del

professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione

dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di

emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al

professionista le somme riaccreditate al consumatore.



Art. 57.

Fornitura non richiesta

1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in

mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura

comporti una richiesta di pagamento.

2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva

in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta

non significa consenso.



Art. 58.

Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della

posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza

l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo

del consumatore.

2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al

comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono

essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara

esplicitamente contrario.



Art. 59.

Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di

beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al

pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e

finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonche'

nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti

informatici e telematici, l'informazione sul diritto di recesso di

cui all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli

articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della

presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto,

compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle

caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni

tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta

effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere

fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono

contenute le offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve

essere altresi' fornita per iscritto, con le modalita' previste

dall'articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la

consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per

l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi

dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.



Art. 60.

Riferimenti

1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle

disposizioni della presente sezione.



Art. 61.

Rinvio

1. Ai contratti a distanza si applicano altresi' le disposizioni di

cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

recante riforma della disciplina relativa al commercio.





Sezione III Disposizioni comuni



Art. 62.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che

contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce

l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del

diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o

comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore

secondo le modalita' di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non

rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,

nonche' nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto

gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui

all'articolo 64, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.

2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo

e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La

recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione

per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della

sanzione mediante oblazione.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre

1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di

accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria

dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981,

all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su

denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto

dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato

alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della

provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale del

professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui

all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.



Art. 63.

Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del

presente capo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice

del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel

territorio dello Stato.





Sezione IV Diritto di recesso



Art. 64.

Esercizio del diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero

negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di

recedere senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro

il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito

dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.

2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini

previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del

professionista mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso

termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a

condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la

raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata

all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o

dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque,

condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione

concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica

comunicazione e' sufficiente la restituzione, entro il termine di cui

al comma 1, della merce ricevuta.



Art. 65.

Decorrenze

1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei

locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso

di cui all'articolo 64 decorre:

a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente

l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia

predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione

dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione

di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni,

qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o

illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;

b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i

contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia

stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia

stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello

oggetto del contratto.

2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del

diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del

consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione

di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati

soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto

purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o

dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di

informazione di cui all'articolo 52, qualora cio' avvenga dopo la

conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi

dalla conclusione stessa.

3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i

contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali

commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47,

ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di

cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per

l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente, di sessanta o

di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro

ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della

conclusione del contratto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in

cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata

che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

5. Le parti possono convenire garanzie piu' ampie nei confronti dei

consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.



Art. 66.

Effetti del diritto di recesso

1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione

di cui all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive

obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale,

fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state

nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni

di cui all'articolo 67.



Art. 67.

Ulteriori obbligazioni delle parti

1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e'

tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o

della persona da questi designata, secondo le modalita' ed i tempi

previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non

puo' comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti

dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del

termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene

consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia

stata la consegna della merce, la sostanziale integrita' del bene da

restituire e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di

recesso. E' comunque sufficiente che il bene sia restituito in

normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed

eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.

3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto

di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di

restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal

contratto.

4. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore

conformemente alle disposizioni della presente sezione, il

professionista e' tenuto al rimborso delle somme versate dal

consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il

rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in

ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista e'

venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte

del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora

vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta

non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo

di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati

all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E' nulla

qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti

del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del

diritto di recesso.

6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un

contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente

coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista

ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista,

il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna

penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di

recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.

E' fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente

il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del

consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso

il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui

ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte

del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza

alcuna penalita', fatta salva la corresponsione degli interessi

legali maturati.





Capo II Commercio elettronico



Art. 68.

Rinvio

1. Alle offerte di servizi della societa' dell'informazione,

effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli

aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui

al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della

direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi

della societa' dell'informazione, in particolare il commercio

elettronico, nel mercato interno.





Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI

Capo I

Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento

ripartito di beni immobili



Art. 69.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) contratto: uno o piu' contratti della durata di almeno tre

anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si

costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire,

direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro

diritto avente ad oggetto il godimento di uno o piu' beni immobili,

per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad

una settimana;

b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce,

si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto

oggetto del contratto;

c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito

della sua attivita' professionale, costituisce, trasferisce o

promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del

contratto; al venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del

codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il

trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del

contratto;

d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione

alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso

alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto

oggetto del contratto.



Art. 70.

Documento informativo

1. Il venditore e' tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede

informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono

indicati con precisione i seguenti elementi:

a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della

natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in

cui e' situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte

o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;

b) l'identita' ed il domicilio del venditore, con specificazione

della sua qualita' giuridica, l'identita' ed il domicilio del

proprietario;

c) se l'immobile e' determinato:

1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;

2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo

edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con

destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati

all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro

conformita' alle prescrizioni vigenti in materia;

d) se l'immobile non e' ancora determinato:

1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi

regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione

turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli

estremi degli atti che garantiscano la loro conformita' alle

prescrizioni vigenti in materia, nonche' lo stato di avanzamento dei

lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale e'

prevedibile il completamento degli stessi;

2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi,

quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas,

elettricita', acqua e telefono;

3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie

relative al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalita' di

applicazione di queste garanzie;

e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avra' accesso,

quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative

condizioni di utilizzazione;

f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avra'

accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di

utilizzazione;

g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione

dell'immobile, nonche' in materia di amministrazione e gestione dello

stesso;

h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente

versera' quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a

carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle

strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri

connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente,

delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la

gestione, la manutenzione e la riparazione, nonche' le eventuali

spese di trascrizione del contratto;

i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con

l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale

deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalita'

della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando

quelle che l'acquirente in caso di recesso e' tenuto a rimborsare;

informazioni circa le modalita' per risolvere il contratto di

concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;

l) le modalita' per ottenere ulteriori informazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il

venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento

su uno o piu' beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o

altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo

deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto

dell'offerta.

3. Il venditore non puo' apportare modifiche agli elementi del

documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a

circostanze indipendenti dalla sua volonta'; in tale caso le

modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della

conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la

consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per

modificare il documento stesso.

4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua

o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona

interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una

delle lingue dello Stato di cui la persona stessa e' cittadina,

purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni

culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42.



Art. 71.

Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di

nullita'; esso e' redatto nella lingua italiana e tradotto nella

lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede

l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una

delle lingue dello Stato di cui egli e' cittadino, purche' si tratti

di lingue ufficiali dell'Unione europea.

2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui

all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori

elementi:

a) l'identita' ed il domicilio dell'acquirente;

b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il

consumatore puo' esercitare il suo diritto di godimento;

c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per

l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli

stabiliti nel contratto;

d) la possibilita' o meno di partecipare ad un sistema di scambio

ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche' i costi

eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia

organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel

contratto;

e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.

3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del

contratto nella lingua dello Stato membro in cui e' situato il bene

immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione

europea.



Art. 72.

Obblighi specifici del venditore

1. Il venditore utilizza il termine multiproprieta' nel documento

informativo, nel contratto e nella pubblicita' commerciale relativa

al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e'

un diritto reale.

2. La pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare

riferimento al diritto di ottenere il documento informativo,

indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.



Art. 73.

Diritto di recesso

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto

l'acquirente puo' recedere dallo stesso senza specificarne il motivo.

In tale caso l'acquirente non e' tenuto a pagare alcuna penalita' e

deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate

per la conclusione del contratto e di cui e' fatta menzione nello

stesso, purche' si tratti di spese relative ad atti da espletare

tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui

all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i),

ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data

di cui all'articolo 71, comma 2, lettera e), l'acquirente puo'

recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso

l'acquirente non e' tenuto ad alcuna penalita' ne' ad alcun rimborso.

3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono

comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente puo'

esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1,

ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di

ricezione della comunicazione degli elementi stessi.

4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al

comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al

comma 3, l'acquirente puo' esercitare il diritto di recesso alle

condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni

lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi

dalla conclusione del contratto.

5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla

persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La

comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere

inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro

il termine previsto. Essa puo' essere inviata, entro lo stesso

termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia

confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro

le quarantotto ore successive.



Art. 74.

Divieto di acconti

1. E' fatto divieto al venditore di esigere o ricevere

dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di

anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini

concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui

all'articolo 73.



Art. 75.

Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari

modalita' di conclusione

1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati

dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli

articoli da 64 a 67.

2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne

ricorrano i relativi presupposti, le piu' favorevoli disposizioni

dettate dal capo I del titolo III della parte III.



Art. 76.

Obbligo di fideiussione

1. Il venditore non avente la forma giuridica di societa' di

capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569

euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello

Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o

assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione

bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto

sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a

pena di nullita'.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre

all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.



Art. 77.

Risoluzione del contratto di concessione di credito

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o

da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore,

sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una

parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna

penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso

ai sensi dell'articolo 73.



Art. 78.

Nullita' di clausole contrattuali o patti aggiunti

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di

rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di

limitazione delle responsabilita' previste a carico del venditore.



Art. 79.

Competenza territoriale inderogabile

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente

capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del

luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel

territorio dello Stato.



Art. 80.

Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una

legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono

comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal

presente capo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia

situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.



Art. 81.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che

contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a),

b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71,

comma 3, 72, 74 e 78, e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione dall'esercizio dell'attivita' da quindici giorni a tre

mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle

disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione

della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.





Capo II Servizi turistici



Art. 82.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti

turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel

territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui

all'articolo 84.

2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti turistici

negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme

restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.



Art. 83.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la

combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in

nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi

pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare

pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un

corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il

cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da

nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la

fruizione del servizio, per conto della quale il contraente

principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto

turistico.

2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o

tramite un venditore.



Art. 84.

Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i

circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di

almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in

vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle

ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di

cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte

significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto

turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi

della presente sezione.



Art. 85.

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in

forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto

stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.



Art. 86.

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia

previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative

date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi

dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che

sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione,

diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei

porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del

prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine

per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo

di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile

non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non

imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della

controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze

convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di

cui all'articolo 100;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora,

luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,

l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale

idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali

caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione dello Stato

membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel

pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e

guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato

dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero

minimo dei partecipanti eventualmente previsto;

m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente

convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al

momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione

del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo

per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la

propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni

contrattuali di cui all'articolo 91.



Art. 87.

Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione

del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto

informazioni di carattere generale concernenti le condizioni

applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in

materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il

rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per

l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore

comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti

locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali

contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';

c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore

utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti

locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti

telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il

responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di

assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per

l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente

o malattia.

3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza,

le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite

contestualmente alla stipula del contratto.

4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli

sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri

elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette

informazioni vengono comunicate al consumatore.



Art. 88.

Opuscolo informativo

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in

modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto

utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,

l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche

principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato

ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino

di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e

visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli

obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere per

l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e

le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente

necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del

termine entro il quale il consumatore deve essere informato

dell'annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si

esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67,

nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a

distanza.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano

l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive

responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni ivi

indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della

stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti,

mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla

stipulazione.



Art. 89.

Cessione del contratto

1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte

le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti

dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al

venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della

partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto

turistico e le generalita' del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei

confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo

e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.



Art. 90.

Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto

turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata

espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle

modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del

trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di

atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del

tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente

documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al

dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al

comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso

delle somme gia' versate alla controparte.

4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti

giorni che precedono la partenza.



Art. 91.

Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia

necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi

del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al

consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo

che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il

consumatore puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a

quanto previsto nell'articolo 92.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al

venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto

l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi

previsti dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore

predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del

viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico

del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della

differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle

effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il

consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore

gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il

ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli

restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e

quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro

anticipato.



Art. 92.

Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del

servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti

dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato

prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del

consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto

turistico di qualita' equivalente o superiore senza supplemento di

prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa

restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata,

entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della

cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad

essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata

esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto

turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di

partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato

informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data

prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso

in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.



Art. 93.

Mancato o inesatto adempimento

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente,

in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte

con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il

venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le

rispettive responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto

adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione

derivante da causa a loro non imputabile.

2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori

di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal

consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.



Art. 94.

Responsabilita' per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla

inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del

pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti stabiliti delle

convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono

parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti

previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul

trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio

1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul

trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806,

e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa

esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi

di responsabilita' dell'organizzatore e del venditore, cosi' come

recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori

convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali

aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione

europea.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni

dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo

il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene

all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto

turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento

inferiori a quelli di cui al comma 1.



Art. 95.

Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta

salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice

civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al

risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante

dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che

formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di

nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della

convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),

firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge

29 dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno

e' ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione

internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a

Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre

1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal

rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.



Art. 96.

Esonero di responsabilita'

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla

responsabilita' di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o

inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e'

dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,

ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni

rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la

prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del

contratto sia a questo ultimo imputabile.



Art. 97.

Diritto di surrogazione

1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il

consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di

quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i

documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per

l'esercizio del diritto di surroga.



Art. 98.

Reclamo

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere

contestata dal consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore,

il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano

tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio

di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o

al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data

del rientro nel luogo di partenza.



Art. 99.

Assicurazione

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti

dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore

per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di

assistenza al turista.



Art. 100.

Fondo di garanzia

1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un

fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o

di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del

prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi

all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita'

economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi

extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al

comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per

cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione

obbligatoria di cui all'articolo 99, che e' versata all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei

limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata

ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti

del soggetto inadempiente.

5. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono

determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.





Titolo V EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

Capo I

Servizi pubblici



Art. 101.

Norma di rinvio

1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,

garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso

la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti

della normativa vigente in materia.

2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di

qualita' predeterminati e adeguatamente resi pubblici.

3. Agli utenti e' garantita, attraverso forme rappresentative, la

partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli

standard di qualita' previsti dalle leggi.

4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi

pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di

attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei

servizi.





Parte IV SICUREZZA E QUALITA'

Titolo I

SICUREZZA DEI PRODOTTI



Art. 102.

Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul

mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i

prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna

delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito

della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come

obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza

prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente

titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le

categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103,

comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.

5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a

108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono

disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.

6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti

alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.



Art. 103.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito

all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso

normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del

caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non

presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi,

compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili

nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della

sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti

elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua

composizione, il suo imballaggio, le modalita' del suo assemblaggio

e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia

ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura,

delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua

eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione

relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione

di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori

e degli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla

definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);

c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui

effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle

autorita' pubbliche;

d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella

Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante

apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro

segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il

rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella

Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella

Comunita', l'importatore del prodotto; gli altri operatori

professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui

la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza

dei prodotti;

e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena

di commercializzazione, la cui attivita' non incide sulle

caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un

prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha gia'

fornito o reso disponibile ai consumatori;

g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e

l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al

consumatore.

2. La possibilita' di raggiungere un livello di sicurezza superiore

o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non

costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come

non sicuro o pericoloso.



Art. 104.

Obblighi del produttore e del distributore

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni

utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti

dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non

sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla

prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non

esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel

presente titolo.

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle

caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di

essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere

le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro

del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed

efficace dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio,

dell'identita' e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo

di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa

parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia

giustificata;

b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame

dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,

nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al

consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su

richiesta delle competenti autorita' a norma dell'articolo 107. Il

richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a

prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano

necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti

dell'autorita' competente.

6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della

sua attivita' per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di

prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto

conoscere la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso

e nella sua qualita' di operatore professionale;

b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso

sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del

prodotto al produttore e alle autorita' competenti per le azioni di

rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b),

conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare

l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di

cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere,

sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori

professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o

altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso

rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano

immediatamente le amministrazioni competenti, di cui

all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per

prevenire i rischi per i consumatori.

8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono

almeno:

a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione

del prodotto o del lotto di prodotti in questione;

b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti

interessati;

c) tutte le informazioni disponibili che consentono di

rintracciare il prodotto;

d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i

rischi per i consumatori.

9. Nei limiti delle rispettive attivita', produttori e distributori

collaborano con le Autorita' competenti, ove richiesto dalle

medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi

presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.



Art. 105.

Presunzione e valutazione di sicurezza

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che

disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro

quando e' conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in

cui il prodotto stesso e' commercializzato e con riferimento ai

requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i

rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa

nazionale, quando e' conforme alle norme nazionali non cogenti che

recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati

dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del

prodotto e' valutata in base alle norme nazionali non cogenti che

recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in

cui il prodotto e' commercializzato, alle raccomandazioni della

Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della

sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di

sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati

della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono

ragionevolmente attendersi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le

Autorita' competenti adottano le misure necessarie per limitare o

impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo

dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la

conformita', pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.



Art. 106.

Procedure di consultazione e coordinamento

1. I Ministeri delle attivita' produttive, della salute, del lavoro

e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle

finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonche' le altre

amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia

alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono,

nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le

rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio

rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo

operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di

connettivita', in conformita' alle prescrizioni stabilite in sede

comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle

informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti

dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di

servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni

di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro

delle attivita' produttive; alla conferenza partecipano anche il

Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1

di volta in volta competenti per materia.

3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati

raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di

informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare

osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della

distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei

consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui

all'articolo 137, secondo modalita' definite dalla conferenza

medesima.



Art. 107.

Controlli

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano

che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle

attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle

amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e

degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su

indicazione delle amministrazioni stesse.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra

l'altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

1) disporre, anche dopo che un prodotto e' stato immesso sul

mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue

caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del

consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di

produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e

presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti

interessate;

3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed

analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale

di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in

determinate condizioni:

1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana,

di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo' presentare, redatte

in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive,

in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per

determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente

ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la

pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei

controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del

prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del

prodotto o di un lotto di prodotti gia' commercializzati agli

obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi

sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica;

e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure

necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia' immesso sul mercato

rispetto al quale l'azione gia' intrapresa dai produttori e dai

distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e

l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I

costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio' non sia

in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i

produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e

la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono

posti a carico dei produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le

amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni

necessarie per applicare, con la dovuta celerita', opportune misure

analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo

conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui

all'allegato II.

4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a

quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle

lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione,

agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunita'

europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo

proporzionato alla gravita' del rischio.

5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate

sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per

la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria

dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi

imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione

di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

6. Per le finalita' di cui al presente titolo e senza oneri

aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui

all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione

dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno

accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal

sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e

le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento.

7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare,

rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della

prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora cio' sia

necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare

i rischi derivanti dal prodotto stesso.

8. Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente

titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di

sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero

dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza

tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' degli

organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli

interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche

esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio

dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari

derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente

titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea

e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e,

comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i

soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le

informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto

professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla

tutela della salute o della pubblica o privata incolumita'.



Art. 108.

Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita

l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il

richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei

termini e delle Autorita' competenti cui e' possibile ricorrere e

deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o

per la pubblica o privata incolumita', prima dell'adozione delle

misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve

essere consentito di partecipare alla fase del procedimento

amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i

propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge

7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono

presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in

seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa

dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare

al procedimento.



Art. 109.

Sorveglianza del mercato

1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a

garantire un elevato livello di protezione della salute e della

sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui

all'articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di

servizi, assicurano:

a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di

programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di

rischi, nonche' il monitoraggio delle attivita' di sorveglianza,

delle osservazioni e dei risultati;

b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche

relative alla sicurezza dei prodotti;

c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle

attivita' di controllo e della loro efficacia, come pure, se del

caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza

messa in opera.

2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresi',

la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri

interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita'

di controllo e sorveglianza. Le modalita' operative di cui al

presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.

3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' di

cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi

convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella

sede sono definite le modalita' per informare i consumatori e le

altre parti interessate delle procedure di reclamo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 110.

Notificazione e scambio di informazioni

1. Il Ministero delle attivita' produttive notifica alla

Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i

provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d),

e) e f), e 3, nonche' eventuali modifiche e revoche, fatta salva

l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura

di notifica.

2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori,

adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la

commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio

grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea

secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto

dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.

3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene

limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attivita'

produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni

competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il

provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un

interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati

membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio

nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti

adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 106

devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attivita'

produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle

cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali,

relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a

carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli

interventi di competenza.

5. Il Ministero delle attivita' produttive comunica

all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate

dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un

rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi

Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti

giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. E' fatto salvo il

rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione

della Commissione europea.

6. Le Autorita' competenti assicurano alle parti interessate la

possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione

di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro

alla Commissione.

7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di

prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a

meno che la decisione non disponga diversamente.



Art. 111.

Responsabilita' del produttore

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in

materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.



Art. 112.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o

il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in

violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e),

e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da

10.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore

che immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto

fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o

il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma

dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d),

numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta

collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui

all'articolo 107, comma 2, lettera a), e' soggetto alla sanzione

amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le

disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il

distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104,

commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa

compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.



Art. 113.

Rinvio

1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con

riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a

specifici standard di sicurezza.

2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i

controlli di competenza.





Titolo II RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI



Art. 114.

Responsabilita' del produttore

1. Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del

suo prodotto.



Art. 115.

Prodotto

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, e' ogni bene mobile,

anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.



Art. 116.

Responsabilita' del fornitore

1. Quando il produttore non sia individuato, e' sottoposto alla

stessa responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto

nell'esercizio di un'attivita' commerciale, se ha omesso di

comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla

richiesta, l'identita' e il domicilio del produttore o della persona

che gli ha fornito il prodotto.

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il

prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole

approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere

l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e'

stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto

puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima

udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo

giustificano, puo' fissare un ulteriore termine non superiore a tre

mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore puo'

essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di

procedura civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso, se

la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto puo' chiedere la

condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla

chiamata in giudizio.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto

importato nella Unione europea, quando non sia individuato

l'importatore, anche se sia noto il produttore.



Art. 117.

Prodotto difettoso

1. Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si

puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze,

tra cui:

a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la

sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le

avvertenze fornite;

b) l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente

destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono

ragionevolmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non puo' essere considerato difettoso per il solo

fatto che un prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque tempo

messo in commercio.

3. Un prodotto e' difettoso se non offre la sicurezza offerta

normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.



Art. 118.

Esclusione della responsabilita'

1. La responsabilita' e' esclusa:

a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il

produttore ha messo il prodotto in circolazione;

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita

o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo

ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita'

professionale;

d) se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una

norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al

momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto,

non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o

di una materia prima, se il difetto e' interamente dovuto alla

concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte o

materia prima o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal

produttore che la ha utilizzata.



Art. 119.

Messa in circolazione del prodotto

1. Il prodotto e' messo in circolazione quando sia consegnato

all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche

in visione o in prova.

2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al

vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o

all'utilizzatore.

3. La responsabilita' non e' esclusa se la messa in circolazione

dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato

specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale

giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al

creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice

dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.



Art. 120.

Prova

1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la

connessione causale tra difetto e danno.

2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la

responsabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini

dell'esclusione da responsabilita' prevista nell'articolo 118,

comma 1, lettera b), e' sufficiente dimostrare che, tenuto conto

delle circostanze, e' probabile che il difetto non esistesse ancora

nel momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.

3. Se e' verosimile che il danno sia stato causato da un difetto

del prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza

tecnica siano anticipate dal produttore.



Art. 121.

Pluralita' di responsabili

1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono

obbligate in solido al risarcimento.

2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri

nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a

ciascuno, dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle

conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene

in parti uguali.



Art. 122.

Colpa del danneggiato

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il

risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del

codice civile.

2. Il risarcimento non e' dovuto quando il danneggiato sia stato

consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e

nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa

e' parificata alla colpa del danneggiato.



Art. 123.

Danno risarcibile

1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal

prodotto difettoso, purche' di tipo normalmente destinato all'uso o

consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato.

2. Il danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la

somma di euro trecentottantasette.



Art. 124.

Clausole di esonero da responsabilita'

1. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente,

nei confronti del danneggiato, la responsabilita' prevista dal

presente titolo.



Art. 125.

Prescrizione

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno

in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del

danno, del difetto e dell'identita' del responsabile.

2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia

a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe

dovuto avere conoscenza di un danno di gravita' sufficiente a

giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.



Art. 126.

Decadenza

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci

anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione

europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il

danno.

2. La decadenza e' impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo

che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito

in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da

parte del responsabile.

3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei

responsabili non ha effetto riguardo agli altri.



Art. 127.

Responsabilita' secondo altre disposizioni di legge

1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne' limitano i

diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni

cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre

1962, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti

messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.





Titolo III GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI

CONSUMO

Capo I

Della vendita dei beni di consumo



Art. 128.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di

vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini

ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di

somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli

altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di

consumo da fabbricare o produrre.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,

tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo

altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai

notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in

un volume delimitato o in quantita' determinata;

3) l'energia elettrica;

b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o

privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o

professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;

c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un

venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore

senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato,

sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo,

qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella

dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';

d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino

del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di

beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,

limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.



Art. 129.

Conformita' al contratto

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni

conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se,

ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello

stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e

possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al

consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene

dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente

aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle

dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni

fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o

rappresentante, in particolare nella pubblicita' o

sull'etichettatura;

d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal

consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del

venditore al momento della conclusione del contratto e che il

venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

3. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della

conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del

difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il

difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal

consumatore.

4. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di

cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa,

dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva

conoscerla con l'ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il

momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile

al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata

influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta

installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di

conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto

di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua

responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui

il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da

questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle

istruzioni di installazione.



Art. 130.

Diritti del consumatore

1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per

qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna

del bene.

2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al

ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante

riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad

una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,

conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di

riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,

salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o

eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente

oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli

in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di

conformita';

b) dell'entita' del difetto di conformita';

c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere

esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro

un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli

inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e

dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi

indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con

riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano

d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua

riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una

delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o

eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla

sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha

arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da

restituire si tiene conto dell'uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo'

offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i

seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico

rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie

conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al

comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio

alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico

rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla

scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e'

stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della

riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione

del contratto.



Art. 131.

Diritto di regresso

1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del

consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad

un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente

venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di

qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto

contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti

responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal

consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della

prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti

responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.



Art. 132.

Termini

1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando

il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni

dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130,

comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro

il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La

denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto

l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita'

che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero

gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la

natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.

4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente

occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di

ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia

convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere

sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto

di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e

prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.



Art. 133.

Garanzia convenzionale

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le

modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella

relativa pubblicita'.

2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti

previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia

impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli

elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e

l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta

e il domicilio o la sede di chi la offre.

3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile

per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri

non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e

4, rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad

avvalersene ed esigerne l'applicazione.



Art. 134.

Carattere imperativo delle disposizioni

1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore

del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in

modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La

nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere

rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata

della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo,

del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore

ad un anno.

3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo

l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese

extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della

protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto

presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato

membro dell'Unione europea.



Art. 135.

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i

diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme

dell'ordinamento giuridico.

2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le

disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.





Parte V ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Titolo I

LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE



Art. 136.

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive il

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito

denominato: «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della

struttura e del personale del Ministero delle attivita' produttive,

e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e

degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un

rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal

Ministro delle attivita' produttive o da un suo delegato. Il

Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e dura

in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle

associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni

nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere

invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni

di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie

economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni

competenti, nonche' esperti delle materie trattate.

4. E' compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti

normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e

degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e

degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche

comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del

consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo

della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni

presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento

dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia

previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le

politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori

e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la

piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli

utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente

convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui

partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi

dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e

delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati

di altri Paesi e dell'Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta',

impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni

in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle

pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal

predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione

pubblica e l'Ufficio per l'attivita' normativa e amministrativa di

semplificazione delle norme e delle procedure.



Art. 137.

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti

rappresentative a livello nazionale

1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito

l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti

rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da

comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle

prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro

delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura

privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che

sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo

esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di

lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con

l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per

gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della

popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque

regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore

allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare

con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale

rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli

articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle

uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta

dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di

contabilita' delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni

precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,

passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione

medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di

imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi

in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera

l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa

ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per

oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di

interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede annualmente

all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche

le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti

esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche

costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al

comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di

iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della

regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale

rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli

articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla

Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche

degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi

aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti

legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi

collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione

europea.



Art. 138.

Agevolazioni e contributi

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto

1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina

delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con

le modalita' ed i criteri di graduazione definiti con apposito

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attivita'

editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui

all'articolo 137.





Titolo II LE AZIONI INIBITORIE E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA



Art. 139.

Legittimazione ad agire

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite

nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire a

tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono

legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi

collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal

presente codice, nonche' dalle seguenti disposizioni legislative:

a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122,

concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;

b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato

dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre

1999, n. 362, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso

umano.

2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le

organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed

inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni

inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono

agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalita' di cui

all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i

consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte

sul territorio dello Stato.



Art. 140.

Procedura

1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a

tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti

richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi

dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli

effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu'

quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la

pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o

eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i soggetti di cui

all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al

giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per

territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge

29 dicembre 1993, n. 580, nonche' agli altri organismi di

composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie

in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura e', in

ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e

dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale

adito, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria del

tribunale del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di

conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la

regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con

decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo

esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta

solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le

associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto

responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei

consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del

comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato

in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la procedura di

conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione

giudiziale da avviarsi o gia' avviata. La favorevole conclusione,

anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene

valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1

il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi

stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio,

dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di

denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno

di ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso di

inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione

di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con

procedimento in camera di consiglio affinche', accertato

l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro.

Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unita'

previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle

attivita' produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei

consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione

inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a

669-quaterdecies del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza,

sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni

di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni

individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime

violazioni.

10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria

prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei

contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del

presente articolo.

11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi

dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui

all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Art. 141.

Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono

avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione

delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.

2. Il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con il

Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco

degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in

materia di consumo che si conformano ai principi della

raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998,

riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la

risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo

e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile

2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali

che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie

in materia di consumo. Il Ministero delle attivita' produttive,

d'intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresi', gli

ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del

Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01,

relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la

risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

3. In ogni caso, si considerano organi di composizione

extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli

costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n.

580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei

consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano

alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del

diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della

procedura di composizione extragiudiziale.





Parte VI DISPOSIZIONI FINALI



Art. 142.

Modifiche al codice civile

1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e

1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1469-bis

Contratti del consumatore

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del

consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre

disposizioni piu' favorevoli per il consumatore.».



Art. 143.

Irrinunciabilita' dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono

irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le

disposizioni del codice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una

legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono

comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste

dal codice.



Art. 144.

Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie

dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica,

integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in

esso contenute.



Art. 145.

Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle

province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie

competenze legislative in materia di educazione e informazione del

consumatore.



Art. 146.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono

abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.

224, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,

n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per

danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge

16 aprile 1987, n. 183;

b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi' come modificata dalla

legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del

consumatore;

c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante

attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti

negoziati fuori dei locali commerciali;

d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, cosi' come

modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante

attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita'

ingannevole e comparativa;

e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, cosi' come

modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della

direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti

«tutto compreso»;

f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei

diritti dei consumatori e degli utenti, cosi' come modificata dalla

legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile

2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39,

recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge

comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui

all'articolo 7, con riferimento alle attivita' promozionali del

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui

all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;

g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante

attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela

dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi

all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni

immobili;

h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante

attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei

consumatori in materia di contratti a distanza;

i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante

attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva

87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante

attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva

84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;

m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante

attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei

consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante

attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti

inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante

attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza

generale dei prodotti;

p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore

del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo

1997, n. 59;

q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore

del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo

1997, n. 59;

r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies,

1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice

civile;

t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche

all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in

materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi

di comunicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano

abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.

903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla

indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della

protezione dei consumatori;

b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante

attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei

prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei

consumatori;

c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante

attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei

prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei

consumatori;

d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante

attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza

generale dei prodotti.


Allegato I


Servizi finanziari di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a):

servizi d'investimento;

operazioni di assicurazione e di riassicurazione;

servizi bancari;

operazioni riguardanti fondi di pensione;

servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.

Tali servizi comprendono in particolare:

i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva

93/22/CEE, i servizi di societa' di investimenti collettivi;

i servizi che rientrano nelle attivita' che beneficiano del

riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda

direttiva 89/646/CEE;

le operazioni che rientrano nelle attivita' di assicurazione e

riassicurazione di cui:

all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;

all'allegato della direttiva 79/267/CEE;

alla direttiva 64/225/CEE;

alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.


Allegato II

(previsto dall'articolo 107, comma 3)

(riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE)


PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE

NOTIFICHE


1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione

dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave

per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici

previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall'applicazione

del RAPEX.

2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di

informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui

al punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di

rischi gravi.

3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma

dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In

particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle

linee guida di cui al punto 8 e almeno:

a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;

b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una

sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e

delle loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del

rischio;

c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se

del caso;

d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla

distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.

Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale

formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee

guida di cui al punto 8.

Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e'

intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza

chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto

prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della

sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti,

qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre

gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza

dei consumatori, nonche' la valutazione del rischio effettuata in

conformita' dei principi generali di valutazione dei rischi delle

sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del

regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel

caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della

direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso

di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i

particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a

tale riguardo.

4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtu'

dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio

grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa

la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende

confermare o modificare tale informazione.

5. La Commissione verifica, nel piu' breve tempo possibile, la

conformita' con le disposizioni della direttiva delle informazioni

ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine

di valutare la sicurezza del prodotto, puo' svolgere un'indagine di

propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati

membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le

informazioni richieste.

6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri

sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il

termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui

punti seguenti:

a) se il prodotto e' stato immesso sul mercato nel loro

territorio;

b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione

adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro

Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del

rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la

decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o

di seguito;

c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al

rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.

Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di

notifica delle misure la cui portata e' limitata al territorio

nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro

ritiene limitati al proprio territorio.

7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di

eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in

questione.

8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte

della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e

regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui

all'articolo 15, paragrafo 3.

9. La Commissione puo' informare i punti di contatto nazionali

riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella

Comunita' e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da

tali territori.

10. La responsabilita' delle informazioni fornite incombe allo

Stato membro che ha effettuato la notifica.

11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema,

provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche

in base al grado di urgenza. Le modalita' saranno stabilite dalle

linee guida di cui al punto 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Scajola, Ministro delle attivita'

produttive

La Malfa, Ministro per le politiche

comunitarie

Baccini, Ministro per la funzione

pubblica

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro del-l'economia e

delle finanze

Storace, Ministro della salute


Visto, il Guardasigilli: Castelli