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16/1/2006 Lei non sa chi sono io!, e arriva la sanzione

Roma. "Lei non sa chi sono io! Parli a come badi!". Se lo dice Totò va bene, ma se lo dice il capo ad un dipendente, rischia la sanzione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha deciso di punire chi usa espressioni "sconvenienti" come la sopracitata 'Lei non sa chi sono io'. Dopo aver ufficialmente interdetto 'Lei non è nessuno' (provvedimento del luglio 2004), considerata "espressione lesiva della dignità della persona", la Suprema Corte interviene ancora una volta sul variegato e mutevole mondo del linguaggio. A farne le spese, questa volta, un avvocato del foro di Caltagirone, Nicolò V., colpevole di aver apostrofato una sua dipendente intenta a fare fotocopie con le seguenti frasi: "Si deve mettere da parte per darmi la precedenza. Lei non sa chi sono io? Qui è diventato tutto un mercato. Una volta si diceva: prego avvocato, si accomodi..." Ma la signora - dottoressa Concetta R., peraltro privata del titolo che le spettava, come si mette in rilievo nella sentenza 138 - non ci ha pensato su due volte, ed ha denunciato i fatti. Risultato: il consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale di Caltagirone ha aperto un provvedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato. Contro la sanzione Nicolò V. ha presentato ricorso in Cassazione ma le Sezioni Unite civili lo hanno respinto confermando la legittimità del provvedimento che, a detta di piazza Cavour, è esente da "vizi di motivazione" e non è privo di "congruenza logica".
www.estense.com
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12/1/2006 Privacy: rinnovate le autorizzazioni per i dati sensibili e giudiziari

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006 le autorizzazioni generali che, unitamente al consenso dell'interessato, legittimano al trattamento di dati sensibili e giudiziari senza l'obbligo di chiedere preventivamente e singolarmente l'autorizzazione all'Autorità garante. I provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro (aut. n. 1/2004), i dati sulla salute e le vita sessuale (aut. n. 2/2004), le associazioni e fondazioni (aut. n. 3/2004), i liberi professionisti (aut. n. 4/2004), le attività creditizie, assicurative, i sondaggi, l'elaborazione dati e da altre attività private (aut. n. 5/2004), gli investigatori privati (aut. n. 6/2004) e i dati di carattere giudiziario (aut. n. 7/2004). Le nuove autorizzazioni sono efficaci dal 1° gennaio 2006 sino al 30 giugno 2007. Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in corso di efficacia, alle quali sono state apportate solo alcune circoscritte integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro.
Sono interessate al rinnovo delle autorizzazioni molte categorie di titolari di trattamento, secondo il seguente prospetto:
- Autorizzazione al trattamento di dati sensibili nei rapporti di lavoro.( Autorizzazione n.1);
- Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. (Autorizzazione n. 2/2005);
- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni. (Autorizzazione n. 3/2005);
- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2005);
- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari. (Autorizzazione n. 5/2005);
- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2005);
- Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2005).
www.governo.it
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5/1/2006 Multe, Comune di Roma spiega le procedure per ricorsi

Chi ritiene che la multa non sia giusta, non deve intanto pagare la sanzione. Due le possibilità per avviare il ricorso: ci si può rivolgere al Prefetto oppure al Giudice di Pace. Lo precisa il Comune di Roma in una nota in cui l'Ufficio Contravvenzioni della capitale comunica le modalità del procedimento e i tempi fissati dal Codice della Strada.

Il ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Nel primo caso il ricorso è presentato direttamente al Prefetto, o anche al comando della Polizia Municipale. A partire da questo momento, il Prefetto ha 30 giorni per trasmettere il ricorso all' "organo accertatore". Quest'ultimo - spiega la nota - ricevuto il ricorso, ha 60 giorni per fare l'istruttoria e trasmettere gli atti al Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, ricevuto il dossier, ha 120 giorni per emettere il provvedimento finale: o l'ingiunzione di pagamento, o l'archiviazione della multa. Se nel ricorso si richiede d'essere ascoltati dal Prefetto, il termine di 120 giorni si interrompe con la notifica dell'invito a presentarsi. Se l'ordinanza del Prefetto è sfavorevole al ricorso - se cioè si tratta di un'ingiunzione di pagamento -, l'ingiunzione va notificata al cittadino entro 150 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza stessa.

Se invece il cittadino decide di fare ricorso al Giudice di Pace, i tempi del procedimento non sono definiti dalla legge. In conclusione - precisa la nota - la certezza dei tempi si ha solo se il ricorso viene presentato al Prefetto. Complessivamente, l'iter può durare fino a 360 giorni se si presenta il ricorso al Prefetto, fino a 330 giorni se lo si presenta al comando dell' "organo accertatore". Durante questo periodo la multa resta valida. Solo dopo il termine di 360 o 330 giorni, e in caso di mancata notifica del provvedimento finale del Prefetto, il cittadino può chiedere la revoca e l'archiviazione della multa.
da helpconsumatori
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